Art. 11.
(Norme di funzionamento).

      1. L'Autorità è tenuta a non divulgare le informazioni riservate da essa ricevute in ordine alle quali è stato richiesto e giustificato un trattamento riservato, ad eccezione delle informazioni che, ove le circostanze lo richiedano, devono essere rese pubbliche al fine di proteggere la salute pubblica.
      2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore generale, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, gli esperti esterni che partecipano ai loro gruppi di lavoro, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, sono tenuti alla riservatezza.
      3. Le conclusioni dei pareri scientifici formulati dall'Autorità riguardo a prevedibili effetti sanitari noti non sono in alcun caso tenute segrete.
      4. Salvo quanto previsto dal comma 1, l'Autorità garantisce un ampio accesso ai documenti in suo possesso. A tale fine il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta le disposizioni volte a garantire l'accesso ai documenti di cui al presente articolo da parte degli interessati.
      5. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si impegnano nell'esercizio delle loro funzioni ad agire in modo indipendente nel pubblico interesse. A tale fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati in contrasto

 

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con la loro indipendenza o gli interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese all'inizio del mandato.
      6. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore generale, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, dichiarano ad ogni riunione qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.
      7. Nel caso in cui i membri del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici non siano in grado di garantire la propria indipendenza e l'assenza di interessi diretti o indiretti in contrasto con il pubblico interesse, decadono automaticamente dall'incarico. Se l'assenza dei requisiti richiesti si manifesta successivamente al loro insediamento, il consiglio di amministrazione decide le modalità tramite le quali sanare eventuali pareri scientifici inficiati da tale conflitto di interessi e dà mandato al direttore generale di esaminare le eventuali vie legali da adire per la tutela degli interessi dell'Agenzia.