1. L'Autorità è tenuta a non divulgare le informazioni riservate da essa ricevute in ordine alle quali è stato richiesto e giustificato un trattamento riservato, ad eccezione delle informazioni che, ove le circostanze lo richiedano, devono essere rese pubbliche al fine di proteggere la salute pubblica.
2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore generale, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, gli esperti esterni che partecipano ai loro gruppi di lavoro, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, sono tenuti alla riservatezza.
3. Le conclusioni dei pareri scientifici formulati dall'Autorità riguardo a prevedibili effetti sanitari noti non sono in alcun caso tenute segrete.
4. Salvo quanto previsto dal comma 1, l'Autorità garantisce un ampio accesso ai documenti in suo possesso. A tale fine il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta le disposizioni volte a garantire l'accesso ai documenti di cui al presente articolo da parte degli interessati.
5. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si impegnano nell'esercizio delle loro funzioni ad agire in modo indipendente nel pubblico interesse. A tale fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati in contrasto